La legge n. 18 del 3 febbraio 1975, afferma che la firma apposta da un cieco in calce ad un
documento è pienamente valida ed obbliga il cieco al rispetto di quanto contenuto nel documento.
Il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione o anche di far redigere l'atto
ad un'altra persona.
In questi casi l'assistente dovrà apporre la propria firma sotto quella del cieco,
indicando rispettivamente se si tratta di "testimone" o di "assistente alla redazione dell'atto".
La presenza di due testimoni è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui il cieco non sia in grado di
firmare.
La legge n. 18 del 1975 non si applica agli atti nei quali interviene un notaio, in quanto la legge
notarile (del 1913) parla di "sottoscrizione", intendendo con ciò affermare che chi sottoscrive l'atto
può avere diretta conoscenza di quanto vi è scritto.
Inoltre la legge notarile detta norme specifiche nell'ipotesi in cui la persona non sa leggere, intendendo con questa espressione anche coloro che
non possono materialmente leggere l'atto pubblico o la scrittura privata da autenticare.
In questi casi sarà dunque necessario farsi assistere da due testimoni....
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