Legge 9 gennaio 2004, n. 4
"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004
________________________________________
Art. 1.
(Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a
tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli
che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi
informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di
pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al
principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei
limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e
fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di
coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e
software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le
condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati
dai sistemi informatici.
Art. 3.
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private
concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali,
agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di
trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale
pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per
l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere
fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono
fare parte persone disabili.
Art. 4.
(Obblighi per l'accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per
l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di
accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono
motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione
dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del
servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o
l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è
adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena
di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET
quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di
rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle
disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di
accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto
di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori
disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di
telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai
requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del
dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia
assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro,
in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro
privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4,
nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 5.
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale
formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la
fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la
fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici
fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di
sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 6.
(Verifica dell'accessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del
materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi
dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito
dell'accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito
stesso.
Art. 7.
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle
disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i
requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche
meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate
dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e
alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla
diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti
informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti
di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e
le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze
e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori
competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori
economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove
iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire
l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti
di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle
persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono
indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole
tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle
pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè
l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi
di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano
sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente
legge.
Art. 8.
(Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per
l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo
27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra
le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative
all'accessibilità e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie
accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento
professionale sull'accessibilità.
Art. 9.
(Responsabilità)
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta
responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme
vigenti.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per
l'accessibilità;
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota
l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le
associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le
associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di
produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
Art. 11.
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le
associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con
proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati
dal regolamento di cui all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti
INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale
fine.
Art. 12.
(Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11
sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle
raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea,
nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli
indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali,
operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la
medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle
normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo
intervenute.
Se non Vi è sufficiente la legge, eccovi i collegamenti dei vari decreti applicativi
Testo della legge:
http://www.senato.it/parlam/leggi/04004l.htm
Decreto del Presidente della Repubblica per il regolamento applicativo:
http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/regolamento.htm
Primo decreto ministeriale con le regole tecniche per l'accessibilità dei siti web, degli strumenti hardware e del software della P.A.:
http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/DM080705.htm
Secondo decreto ministeriale con le regole tecniche per l'accessibilità dei libri in formato elettronico e del software didattico:
http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/DM300408.htm
Notare che le regole tecniche per l'accessibilità dei siti e delle applicazioni web sono in corso di aggiornamento con la bozza visibile alla pagina:
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=19451...
Grazie di essere entrato nel nostro sito, se vuoi visitare qualche altra area, non ti resta che cliccare sui link che trovi in questa pagina...
Vi aspettiamo in tanti,e grazie della visita!.....
