G. U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.85 DELL'11 APRILE 1991.
NORME IN FAVORE DEI
PRIVI DELLA VISTA PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI NONCHè ALLA CARRIERA
DIRETTIVA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEGLI ENTI PUBBLICI, PER IL PENSIONAMENTO,
PER
L'ASSEGNAZIONE DI SEDE E LA MOBILITA' DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE
DELLA
SCUOLA.
ARTICOLO 1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma
dell'art. 6
della legge 2 aprile 1968, n.482, non implica di per sè mancanza del
requisito
dell'idoneità fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi
comprese le magistrature ordinarie, quella militare, amministrativa e
contabile,
e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche
funzionali o
profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica
di
dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e
motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle
mansioni
proprie della qualifica o profilo professionale per il quale è bandito il
concorso.
ARTICOLO 2. Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate
particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del
sistema
pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui
all'art. 9,
comma 2, della legge 29 marzo, 1985, n. 113, anche agli effetti
dell'anzianità
assicurativa.
ARTICOLO 3.
1) Il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni
ordine e grado ha la precedenza assoluta nella scelta della sede, quando
sia
immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di
sede
definitiva.
2) Il personale di cui al comma 1 ha precedenza assoluta nei trasferimenti,
passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale,
interprovinciale e intercomunale.
ARTICOLO 4.
1) All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in £
600
milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991/1993, al
capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1991,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme a favore del personale
dipendente
non vedente".
2) Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le
occorrenti variazioni di bilancio....
