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Legge 28 marzo 1991 n° 120

 

G. U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.85 DELL'11 APRILE 1991. NORME IN FAVORE DEI 
PRIVI DELLA VISTA PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI NONCHè ALLA CARRIERA DIRETTIVA 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEGLI ENTI PUBBLICI, PER IL PENSIONAMENTO, PER 
L'ASSEGNAZIONE DI SEDE E LA MOBILITA' DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLA 
SCUOLA. 
ARTICOLO 1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell'art. 6 
della legge 2 aprile 1968, n.482, non implica di per sè mancanza del requisito 
dell'idoneità fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi 
comprese le magistrature ordinarie, quella militare, amministrativa e contabile, 
e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o 
profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di 
dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e 
motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni 
proprie della qualifica o profilo professionale per il quale è bandito il 
concorso. 
ARTICOLO 2. Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate 
particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema 
pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'art. 9, 
comma 2, della legge 29 marzo, 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianità 
assicurativa. 
ARTICOLO 3. 
1) Il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni 
ordine e grado ha la precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia 
immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede 
definitiva. 
2) Il personale di cui al comma 1 ha precedenza assoluta nei trasferimenti, 
passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, 
interprovinciale e intercomunale. 

ARTICOLO 4. 
1) All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in £ 600 
milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991/1993, al capitolo 
6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1991, 
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme a favore del personale dipendente 
non vedente". 
2) Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio.
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