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Legge n° 68

 

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili - Circolare del Ministero del Lavoro

n. 23/2001: aspetti sanzionatori.

 

Si informa che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Coordinamento Ispezione del Lavoro - Direzione Generale del Personale - Div. VII ha

emanato, con prot. n. 334 del 16/02/2001, la circolare n. 23/2001 sugli aspetti sanzionatori, fornendo chiarimenti operativi anche in base al Regolamento

di esecuzione approvato con DPR 10 ottobre 2000, n. 333. Il testo integrale della circolare e' reperibile sul sito Internet:

http://www.minlavoro.it/circolari.

 

Il Ministero, dopo un'ampia premessa, individua, nelle Direzioni Provinciali del lavoro il compito di vigilare sull'applicazione della legge 68/99 e di

accertare le eventuali violazioni. Il pagamento della sanzione amministrativa consiste in una somma fissa base di un milione maggiorata di lire 50 mila

lire per ogni giorno di ritardo nell'invio del prospetto informativo e di assunzione dei disabili; ne consegue che la sanzione non sarà mai inferiore alla

somma di lire 1.050.000. Le sanzioni sono applicabili alle aziende private e agli enti pubblici economici. Nei confronti, invece, degli altri enti pubblici

della pubblica amministrazione vengono applicate, a carico dei responsabili, "le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul

pubblico impiego" per omissione o ritardo degli atti d'ufficio. La circolare precisa che i nuovi obblighi di assunzione e comunicazione decorrono dalla

data di entrata globalmente in vigore della legge 68 e cioè dal 21 ottobre scorso. Un ulteriore precisazione fatta dal regolamento ed evidenziata dalla

circolare ministeriale riguarda l'individuazione dell'obbligo di assunzione del disabile e quindi l'inizio del calcolo della sanzione consistente in lire

100 mila per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non assunto. Conseguentemente l'inottemperanza si concretizza a partire dal 61esimo

giorno successivo a quello in cui e' maturato l'obbligo senza che sia stata avanzata richiesta di assunzione agli uffici competenti ovvero dal giorno successivo

a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini al suddetto obbligo di richiesta, non abbia poi proceduto all'assunzione del lavoratore

regolarmente avviato. La mancata assunzione, ai fini della sanzione, deve risultare imputabile al comportamento omissivo del datore di lavoro senza che

esso dipenda dal mancato o ritardato avviamento del lavoratore da parte dell'ufficio competente. Si fa riserva di ulteriori informazioni e chiarimenti

non appena si verrà a conoscenza degli effetti pratici dell'applicazione delle suddette direttive del Ministero del Lavoro.

 

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